Capo VIII
Art. 65
Sanzioni amministrative
In vigore dal 29 dic 1970
Gli amministratori e i direttori delle imprese di cui all' della legge che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente regolamento sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni combinate dalle disposizioni in vigore.
La violazione delle disposizioni degli , primo e secondo comma, del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da lire 2.000 a lire 20.000.
La violazione delle disposizioni degli , primo comma, e 18, secondo comma, è punita con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 30.000.
La violazione delle disposizioni degli , secondo e terzo comma, 46, 47, ultimo comma, 66, primo comma, nonché delle disposizioni contenute nel Capo VII del presente regolamento che stabiliscono per le imprese l'obbligo delle comunicazioni e dei versamenti in esse previsti all'Istituto nazionale delle assicurazioni, quale gestore del conto consortile, è punita con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000.
Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dal prefetto. Si osservano le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-65