Capo IX
Art. 66
Contributo per la prima applicazione della legge
In vigore dal 29 dic 1970
Il contributo dovuto a norma dell'ultimo comma dell' della legge, per l'anno in cui inizierà ad avere applicazione l'obbligo di assicurazione, deve essere versato dalle imprese all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", nel termine di novanta giorni da quello di pubblicazione del presente regolamento.
Detto contributo è dovuto per il suo intero ammontare, stabilito nell'ultimo comma dell' della legge, qualunque sia il periodo intercorrente fra la data di applicazione dell' della legge ed il 31 dicembre successivo e per esso non si fa luogo a conguaglio.
Qualora dopo il primo anno in cui inizierà ad avere applicazione l'obbligo di assicurazione persistano ancora a carico del Fondo gli oneri di cui all' della legge, il contributo rimarrà stabilito anche per l'anno successivo al primo nella misura del 3%.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-66