Capo IX
Art. 70
Modalità per la determinazione dei sinistri avvenuti nell'esercizio
In vigore dal 6 lug 1997
(Modalità per la determinazione dei sinistri avvenuti
nell'esercizio)
Ai fini del calcolo della riserva sinistri si considerano come sinistri avvenuti in un determinato esercizio tutti i sinistri verificatisi nell'esercizio stesso qualunque sia la data della denuncia. Per i sinistri non ancora denunciati entro il 31 dicembre dell'esercizio, si procederà ad una stima del numero e degli importi dei sinistri stessi da imputare a riserva sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti e dei costi medi dei sinistri denunciati nell'esercizio.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-70