Capo IX

Art. 70

Modalità per la determinazione dei sinistri avvenuti nell'esercizio

In vigore dal 6 lug 1997
(Modalità per la determinazione dei sinistri avvenuti nell'esercizio) Ai fini del calcolo della riserva sinistri si considerano come sinistri avvenuti in un determinato esercizio tutti i sinistri verificatisi nell'esercizio stesso qualunque sia la data della denuncia. Per i sinistri non ancora denunciati entro il 31 dicembre dell'esercizio, si procederà ad una stima del numero e degli importi dei sinistri stessi da imputare a riserva sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti e dei costi medi dei sinistri denunciati nell'esercizio. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-70

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