Capo III

Art. 30 bis

Composizione della commissione ministeriale.

In vigore dal 20 mar 1981
La commissione prevista dall', sesto comma, della legge è costituita: a) dal dirigente generale preposto alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da chi ne fa le veci; b) da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto consortile, designato dall'Istituto stesso; c) da cinque esperti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti di cui alle lettere b) e c) durano in carica due anni e possono essere confermati. I componenti la commissione sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto è nominato il presidente della commissione che è scelto fra i componenti della stessa. L'ufficio di segreteria della commissione è costituito presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-30-bis

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