Capo IX

Art. 69

Partecipazione dei rappresentanti degli utenti alla commissione consultiva per le assicurazioni private

In vigore dal 29 dic 1970
Nel caso in cui la commissione consultiva per le assicurazioni private sia richiesta di esprimere pareri in materia di tariffe per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, chiama a partecipare alle riunioni, a norma dell'art. 79, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, esperti di particolare competenza scelti fra le diverse categorie di utenti per coadiuvare la commissione nell'assolvimento del suo compito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-69

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