Capo IX

Art. 71

Azione per conseguire le prestazioni di cui all'art. 37 della legge

In vigore dal 29 dic 1970
L'azione per conseguire le prestazioni di cui all' della legge contro le imprese designate a norma dell' della stessa spetta agli aventi diritto al risarcimento e agli assicurati che abbiano risarcito il danno, nei limiti della quota, non soddisfatta con la prima distribuzione dell'attivo, del credito per il quale sono stati ammessi al passivo della liquidazione coatta. Spetta anche, in surrogazione nei diritti degli assicurati responsabili, agli aventi diritto non risarciti e non ammessi al passivo, nei limiti della quota, non soddisfatta con la prima distribuzione, del credito per il quale è avvenuta l'ammissione al passivo dell'assicurato responsabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-71

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo