Capo IX

Art. 68

Immissione nel conto consortile dei rischi relativi ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge

In vigore dal 29 dic 1970
I rischi relativi ai contratti in corso alla data di entrata in vigore dell'obbligo dell'assicurazione debbono essere immessi nel conto consortile a decorrere dalla prima scadenza annuale del premio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-68

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