Capo VII

Art. 63

Comunicazioni all'Istituto nazionale delle assicurazioni degli elementi dei dati tecnici e statistici mediante appositi modelli ministeriali

In vigore dal 29 dic 1970
(Comunicazioni all'Istituto nazionale delle assicurazioni degli elementi dei dati tecnici e statistici mediante appositi modelli ministeriali) Tutte le comunicazioni che debbono essere fatte all'Istituto nazionale delle assicurazioni, quale gestore del conto consortile, a norma degli articoli precedenti, debbono essere corredate, per ciascun rischio, dalle indicazioni statistiche e tecniche necessarie per consentire la rilevazione dei dati e degli elementi che l'Istituto suddetto è tenuto a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a norma dell', secondo comma, della legge. Le comunicazioni stesse debbono essere fatte con appositi moduli conformi al modello approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Detti moduli potranno essere sostituiti da schede o da altri mezzi direttamente elaborati con sistemi elettronici o meccanici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-63

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