Capo II
Art. 14
Caratteristiche del contrassegno
In vigore dal 29 dic 1970
Il contrassegno previsto dall' della legge deve essere conforme al modello descritto nell'allegato A e deve contenere:
a) la denominazione dell'assicuratore;
b) i dati della targa di riconoscimento per i veicoli a motore; i dati di iscrizione o, in mancanza, il marchio ed il numero del motore per i natanti. Per i veicoli con targa di prova devono essere indicati i dati di detta targa. Per i veicoli per i quali non è prescritta la targa di riconoscimento devono essere indicati i dati d'identificazione del telaio e del motore;
c) il tipo del veicolo a motore o del natante, salvo, per quest'ultimo, il caso in cui l'assicurazione sia stipulata con riferimento al motore a norma del precedente , ultimo comma;
d) il giorno, il mese e l'anno di scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato ai sensi dell', primo comma, lettera e);
e) la firma dell'assicuratore.
Per i rimorchi e i semirimorchi deve essere rilasciato un contrassegno distinto da quello relativo alla motrice.
Se detti veicoli stazionano distaccati dalla motrice su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, debbono essere muniti del contrassegno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-14