Capo II
Art. 18
Rilascio di duplicati del certificato e del contrassegno
In vigore dal 29 dic 1970
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, l'impresa con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione è tenuta a rilasciare un duplicato su richiesta ed a spese dell'assicurato. Se la perdita del certificato e del contrassegno sia dovuta a sottrazione o a smarrimento l'assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorità.
Il rilascio del duplicato deve essere annotato sull'esemplare del contratto di assicurazione in possesso dell'assicuratore. Sul certificato o sul contrassegno deve essere apposta con caratteri di colore rosso l'indicazione "duplicato".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-18