Capo II

Art. 17

Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione

In vigore dal 29 dic 1970
L'assicurazione, per i veicoli che circolano muniti di targa provvisoria, può essere stipulata con durata corrispondente al periodo di validità del foglio di via. Gli assicuratori hanno facoltà di stipulare assicurazioni provvisorie, a particolari condizioni di polizza e di tariffa, di durata non superiore a cinque giorni per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova collaudo o dimostrazione. Essi rilasciano un attestato con l'indicazione degli elementi idonei all'identificazione del veicolo ed il periodo di validità dell'assicurazione. L'attestato deve essere applicato sul veicolo con le modalità prescritte dall', quarto comma, della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-17

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