Capo II
Art. 12
Sottoscrizione dei certificati di assicurazione
In vigore dal 29 dic 1970
I certificati di assicurazione debbono recare la firma dell'assicuratore o del suo agente autorizzato a concludere il contratto cui il certificato si riferisce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-12