Capo II

Art. 16

Termini per il rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno

In vigore dal 29 dic 1970
Il certificato di assicurazione e il contrassegno debbono essere rilasciati al contraente, a cura e spese dell'assicuratore, entro il termine di cinque giorni da quello in cui, per i contratti di nuova stipulazione, è stato pagato il premio e per quelli poliennali o con clausola di tacito rinnovo, il premio o la rata di premio. Durante tale periodo l'adempimento dell'obbligo dell'assicurazione è provato con la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'assicuratore, che deve essere applicata sul veicolo nel modo prescritto dall', quarto comma, della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-16

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