Capo II
Art. 16
Termini per il rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno
In vigore dal 29 dic 1970
Il certificato di assicurazione e il contrassegno debbono essere rilasciati al contraente, a cura e spese dell'assicuratore, entro il termine di cinque giorni da quello in cui, per i contratti di nuova stipulazione, è stato pagato il premio e per quelli poliennali o con clausola di tacito rinnovo, il premio o la rata di premio.
Durante tale periodo l'adempimento dell'obbligo dell'assicurazione è provato con la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'assicuratore, che deve essere applicata sul veicolo nel modo prescritto dall', quarto comma, della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-16