Capo II

Art. 11

Indicazioni facoltative

In vigore dal 29 dic 1970
Le eventuali indicazioni diverse da quelle prescritte negli articoli precedenti debbono essere riportate in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-11

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