Capo II

Art. 9

Requisiti del certificato di assicurazione per i veicoli a motore

In vigore dal 29 dic 1970
Il certificato di assicurazione per i veicoli di cui all' della legge deve contenere i seguenti dati: a) denominazione, sede dell'assicuratore e altre indicazioni prescritte dall'art. 2250 del codice civile: b) nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - e domicilio o sede del contraente; c) tipo del veicolo; d) dati della targa di riconoscimento, o, quando questa non sia prescritta, dati d'identificazione del telaio e del motore; e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio; f) numero del contratto di assicurazione. Il certificato relativo ai veicoli che circolino a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, deve contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d) del precedente comma, i dati della targa di prova. Per le assicurazioni relative a veicoli con rimorchio debbono essere rilasciati certificati distinti per la motrice e il rimorchio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-9

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