Capo II
Art. 9
Requisiti del certificato di assicurazione per i veicoli a motore
In vigore dal 29 dic 1970
Il certificato di assicurazione per i veicoli di cui all' della legge deve contenere i seguenti dati:
a) denominazione, sede dell'assicuratore e altre indicazioni prescritte dall'art. 2250 del codice civile:
b) nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - e domicilio o sede del contraente;
c) tipo del veicolo;
d) dati della targa di riconoscimento, o, quando questa non sia prescritta, dati d'identificazione del telaio e del motore;
e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio;
f) numero del contratto di assicurazione.
Il certificato relativo ai veicoli che circolino a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, deve contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d) del precedente comma, i dati della targa di prova.
Per le assicurazioni relative a veicoli con rimorchio debbono essere rilasciati certificati distinti per la motrice e il rimorchio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-9