Capo I

Art. 5

Gare e competizioni sportive

In vigore dal 29 dic 1970
L'assicurazione stipulata a norma degli della legge non comprende la responsabilità per i danni causati in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, anche in circuito chiuso, ed alle relative prove. Tale responsabilità deve essere tuttavia coperta con la speciale assicurazione prevista dall' della legge. Gli organizzatori delle gare o competizioni sportive e delle relative prove di cui al comma precedente debbono allegare alla domanda di autorizzazione, la dichiarazione di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, attestante la stipulazione dell'assicurazione prescritta dall' della legge. Nella dichiarazione debbono essere indicati la formula e la durata della gara o competizione ed ogni altro elemento utile al controllo dell'effettivo adempimento dell'obbligo assicurativo. L'assicurazione deve coprire la responsabilità nella quale possono incorrere l'organizzatore o qualunque altro soggetto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli partecipanti alle gare o competizioni ed alle relative prove.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo