Capo I
Art. 3
Motoscafi e imbarcazioni a motore
In vigore dal 20 mar 1981
Debbono essere coperte dall'assicurazione della responsabilità civile, a norma dell' della legge e dell' della legge 11 febbraio 1971, n. 50, tutte le imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto, quali definite dall' della stessa legge 11 febbraio 1971, n. 50, munite di motore di potenza superiore ai 3 HP fiscali.
Debbono altresì essere coperti dall'assicurazione:
a) i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore ai 3 HP fiscali e che siano adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. I predetti natanti si intendono adibiti ad uso privato quando siano posti in navigazione per uso personale diverso dal diporto, senza fine di lucro, del proprietario o del noleggiatore;
b) i motori amovibili di potenza superiore ai 3 HP fiscali.
L'assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-3