Capo I
Art. 7
Veicoli a motore immatricolati o registrati all'estero
In vigore dal 29 dic 1970
Per i veicoli a motore immatricolati o registrati in Stati esteri ed in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, può essere stipulata una speciale assicurazione "frontiera" di durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, con imprese di cui all' della legge, che si avvalgano a tal fine dell'ente costituito in Italia e riconosciuto secondo le prescrizioni del secondo comma dell' della legge stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-7