Capo II
Art. 10
Requisiti del certificato di assicurazione per i natanti
In vigore dal 29 dic 1970
Il certificato di assicurazione per motoscafi o imbarcazioni a motore deve contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), e) ed f) del primo comma del precedente nonché quelle della potenza del motore e dei dati di iscrizione o registrazione del natante o, se questo non è soggetto ad obbligo di iscrizione o di registrazione, del marchio e del numero del motore risultanti dall'apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-10