Art. 10 · Requisiti del certificato di assicurazione per i natanti
Capo II

Art. 10

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Requisiti del certificato di assicurazione per i natanti

In vigore dal 29 dic 1970
Il certificato di assicurazione per motoscafi o imbarcazioni a motore deve contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), e) ed f) del primo comma del precedente nonché quelle della potenza del motore e dei dati di iscrizione o registrazione del natante o, se questo non è soggetto ad obbligo di iscrizione o di registrazione, del marchio e del numero del motore risultanti dall'apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-10