Capo I
Art. 6
Veicoli a motore e natanti di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali
In vigore dal 29 dic 1970
Agli effetti dell'applicazione della legge sono equiparati ai veicoli a motore e ai natanti di proprietà dello Stato i veicoli a motore e i natanti di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, per i quali, in base a convenzioni internazionali od a leggi speciali, lo Stato italiano sia tenuto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione nel territorio e nelle acque territoriali della Repubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-6