Capo I

Art. 4

Stazza lorda dei natanti e potenza dei motori

In vigore dal 29 dic 1970
La potenza del motore e la stazza lorda da prendere in considerazione ai fini dell'obbligo di assicurazione sono quelle risultanti dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni. Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti all'estero si ha riguardo ai dati risultanti dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorità del paese di iscrizione. Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti predetti, si ha riguardo al dislocamento considerando, ai fini dell'applicazione della legge, sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, quello di 25 tonnellate e di dislocamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-4

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