Capo I
Art. 2
Veicoli a motore in circolazione
In vigore dal 29 dic 1970
Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosia su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Ai fini dell'applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-2