Capo I

Art. 2

Veicoli a motore in circolazione

In vigore dal 29 dic 1970
Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosia su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ai fini dell'applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-2

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