Capo III
Art. 22
Determinazione dei caricamenti
In vigore dal 20 mar 1981
I caricamenti, da aggiungere ai premi puri, debbono essere contenuti nei limiti stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell', quarto comma, della legge. Entro tali limiti essi debbono essere calcolati tenendo conto per ogni singola classe o singolo gruppo di rischi, delle spese generali, di quelle di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese inerenti al servizio di liquidazione dei sinistri, escluse quelle indicate alla lettera b) del precedente , nonché delle spese, al netto dei relativi recuperi, sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui all' della legge e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa.
Nel determinare l'incidenza delle spese e degli oneri di cui al precedente comma si deve tener conto del prevedibile andamento degli stessi nel periodo di tempo per il quale la tariffa sarà applicata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-22