Capo III

Art. 25

Diminuzione o aggravamento del rischio in corso di contratto

In vigore dal 29 dic 1970
In caso di diminuzione o di aggravamento del rischio in corso di contratto, l'assicurato al quale è comunicato il recesso, in applicazione degli articoli 1897 e 1898 del codice civile, può evitarlo offrendo di modificare il contratto con il diverso premio che, in relazione al rischio diminuito o aggravato, risulti applicabile in base alla tariffa approvata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-25

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