Capo III

Art. 30

Modificazione delle tariffe e delle condizioni generali approvate

In vigore dal 20 mar 1981
(Modificazione delle tariffe e delle condizioni generali approvate) La richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di modificare le tariffe e le condizioni generali di polizza approvate, prevista dall', ottavo comma, della legge, può essere effettuata quando si siano verificate variazioni dei rischi che importino una sperequazione, in eccesso o in difetto, tale da alterare sensibilmente l'equilibrio fra la massa dei premi e il presumibile ammontare dei relativi sinistri e delle spese ed oneri di cui al precedente .

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-30

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