Capo III
Art. 30
Modificazione delle tariffe e delle condizioni generali approvate
In vigore dal 20 mar 1981
(Modificazione delle tariffe e delle condizioni generali
approvate)
La richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di modificare le tariffe e le condizioni generali di polizza approvate, prevista dall', ottavo comma, della legge, può essere effettuata quando si siano verificate variazioni dei rischi che importino una sperequazione, in eccesso o in difetto, tale da alterare sensibilmente l'equilibrio fra la massa dei premi e il presumibile ammontare dei relativi sinistri e delle spese ed oneri di cui al precedente .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-30