Capo IV

Art. 33

Prospetto obbligatorio per il controllo della congruità della riserva sinistri

In vigore dal 29 dic 1970
Le imprese debbono compilare e trasmettere annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un prospetto, conforme ad apposito modello da approvare con decreto ministeriale, con il quale debbono essere forniti tutti i dati atti a consentire il controllo della congruità della riserva sinistri e, in particolare, i dati necessari a determinare, per i sinistri verificatisi in ciascun esercizio, l'andamento dei costi medi a partire dall'esercizio di avvenimento fino a quello della totale liquidazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può esonerare dall'obbligo di fornire i dati, di cui al prospetto previsto al comma precedente, le imprese per le quali i dati stessi possono essere desunti. per un congruo numero di esercizi, dalle rilevazioni del conto consortile di cui all' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-33

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