Capo IV
Art. 34
Insufficienza della riserva sinistri
In vigore dal 18 feb 1992
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora, dai dati forniti con il prospetto di cui al primo comma del precedente articolo o acquisiti dal conto consortile o da altri elementi, rilevi che la riserva sinistri, ancorchè corrispondente alla misura minima prevista dal precedente , è inferiore all'ammontare occorrente per far fronte alla totale liquidazione dei sinistri stessi, invita l'impresa ad adottare le misure necessarie ad eliminare l'insufficienza, assegnando a tale scopo un termine non inferiore a sessanta giorni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-34