Capo IV
Art. 36
Registri obbligatori relativi ai sinistri
In vigore dal 6 lug 1997
Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, debbono tenere presso la sede centrale, oltre ai registri e al repertorio di cui all' del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, i seguenti registri per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli:
a) registro dei sinistri pagati, con l'indicazione di quelli pagati parzialmente;
b) registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
c) registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura
dell'esercizio;
d) registro dei sinistri già definitivamente pagati o eliminati senza pagamento, per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione.
I registri di cui al precedente comma possono essere formati da schede o da tabulati meccanografici: è altresì consentito di riunire due o più registri, purchè sia sempre possibile l'esatta e completa rilevazione degli elementi propri a ciascuno di essi.
Nei registri di cui alle lettere a), b) e d) del primo comma, le operazioni debbono essere iscritte in ordine cronologico.
Alla fine di ogni esercizio debbono essere posti in evidenza in ciascun registro il numero complessivo e l'importo totale dei sinistri, distinti per esercizio di avvenimento.
Nei registri di cui alle lettere a) e b) sono inoltre indicati alla fine di ogni esercizio, gli importi della relativa riserva caduta nell'esercizio per anno di generazione nonché per totale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-36