Capo IV

Art. 36

Registri obbligatori relativi ai sinistri

In vigore dal 6 lug 1997
Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, debbono tenere presso la sede centrale, oltre ai registri e al repertorio di cui all' del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, i seguenti registri per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli: a) registro dei sinistri pagati, con l'indicazione di quelli pagati parzialmente; b) registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo; c) registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio; d) registro dei sinistri già definitivamente pagati o eliminati senza pagamento, per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione. I registri di cui al precedente comma possono essere formati da schede o da tabulati meccanografici: è altresì consentito di riunire due o più registri, purchè sia sempre possibile l'esatta e completa rilevazione degli elementi propri a ciascuno di essi. Nei registri di cui alle lettere a), b) e d) del primo comma, le operazioni debbono essere iscritte in ordine cronologico. Alla fine di ogni esercizio debbono essere posti in evidenza in ciascun registro il numero complessivo e l'importo totale dei sinistri, distinti per esercizio di avvenimento. Nei registri di cui alle lettere a) e b) sono inoltre indicati alla fine di ogni esercizio, gli importi della relativa riserva caduta nell'esercizio per anno di generazione nonché per totale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-36

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