Capo III

Art. 26

Rischi non contemplati in tariffa e rischi con caratteri di particolarità od eccezionalita

In vigore dal 20 mar 1981
Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle voci delle tariffe approvate, le imprese possono, facendone espressa menzione in polizza, determinare il premio in base agli elementi tecnici a loro disposizione, dando immediata comunicazione del contratto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministero, qualora ritenga che il premio applicato non sia adeguato al rischio assicurato, fissa il nuovo premio e lo comunica all'impresa. Le parti sono obbligate a modificare il contratto con effetto dalla data della sua stipulazione. Degli estremi del contratto modificato deve essere data comunicazione al Ministero. Qualora l'impresa cui sia proposta la stipulazione di un contratto di assicurazione ritenga che il rischio da assicurare presenti, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quello contemplato in tariffa, può stipulare il contratto sottoponendolo alla condizione che il premio di tariffa potrà essere modificato nella misura che sarà indicata nel contratto stesso, se il Ministero autorizzerà la modificazione proposta. A tal fine l'impresa deve trasmettere al Ministero copia del contratto, comunicando altresì tutti gli elementi tecnici a sua disposizione. Il Ministero, nel concedere l'autorizzazione, può anche stabilire il premio in misura diversa dà quella proposta dall'impresa. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati previo parere della commissione ministeriale prevista dall', sesto comma, della legge.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-26

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