Capo III

Art. 24

Condizioni generali e premio nelle polizze globali

In vigore dal 29 dic 1970
Nei contratti che comprendano la copertura di altri rischi oltre quello della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, le condizioni generali e il premio relativo all'assicurazione del rischio di responsabilità civile debbono essere indicati distintamente da quelli relativi all'assicurazione degli altri rischi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-24

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