Art. 14 · Caratteristiche del contrassegno
Capo II

Art. 14

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Caratteristiche del contrassegno

In vigore dal 29 dic 1970
Il contrassegno previsto dall' della legge deve essere conforme al modello descritto nell'allegato A e deve contenere: a) la denominazione dell'assicuratore; b) i dati della targa di riconoscimento per i veicoli a motore; i dati di iscrizione o, in mancanza, il marchio ed il numero del motore per i natanti. Per i veicoli con targa di prova devono essere indicati i dati di detta targa. Per i veicoli per i quali non è prescritta la targa di riconoscimento devono essere indicati i dati d'identificazione del telaio e del motore; c) il tipo del veicolo a motore o del natante, salvo, per quest'ultimo, il caso in cui l'assicurazione sia stipulata con riferimento al motore a norma del precedente , ultimo comma; d) il giorno, il mese e l'anno di scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato ai sensi dell', primo comma, lettera e); e) la firma dell'assicuratore. Per i rimorchi e i semirimorchi deve essere rilasciato un contrassegno distinto da quello relativo alla motrice. Se detti veicoli stazionano distaccati dalla motrice su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, debbono essere muniti del contrassegno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-14