Capo VII
Art. 61
Nuovo calcolo della riserva per sinistri avvenuti in esercizi precedenti e comunicazione all'istituto nazionale delle assicurazioni
In vigore dal 29 dic 1970
(Nuovo calcolo della riserva per sinistri avvenuti in esercizi
precedenti e comunicazione all'istituto nazionale delle assicurazioni)
Le imprese, alla fine di ciascun esercizio e tenendo conto di quanto disposto ai precedenti , debbono procedere a un nuovo calcolo della riserva relativa ai sinistri avvenuti in esercizi precedenti e che risultino ancora da liquidare e debbono comunicarne l'importo all'istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto consortile, nel termine previsto dalle convenzioni di cui al precedente , secondo comma.
La predetta comunicazione deve essere effettuata, distintamente per ciascun sinistro e per ciascun esercizio di avvenimento dei sinistri, entro il 31 maggio successivo alla data di chiusura dell'esercizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-61