Capo VII
Art. 51
Tenuta del conto consortile da parte dell'istituto nazionale delle assicurazioni e sua gestione
In vigore dal 29 dic 1970
Il conto consortile di cui al secondo comma dell' della legge è tenuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto comune delle imprese di assicurazione.
La gestione del conto è disciplinata dalle disposizioni che seguono, nonché, per quanto da esse non previsto, da apposite convenzioni che l'istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto stesso, stipulerà con le imprese. Le convenzioni dovranno essere comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-51