Capo VII

Art. 54

Comunicazioni all'istituto nazionale delle assicurazioni delle partite da immettere nel conto

In vigore dal 20 mar 1981
Le comunicazioni all'Istituto nazionale delle assicurazioni delle partite di cui al precedente , lettere a), b), c), d), e) da immettere nel conto consortile, debbono essere effettuate entro il trimestre successivo al mese nel quale le operazioni relative hanno avuto corso; quella delle partite di cui alla lettera f) dello stesso deve essere effettuata entro il 15 giugno dell'anno successivo alla data di chiusura dell'esercizio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-54

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