Capo VII
Art. 56
Versamenti e rimborsi per le partite immesse nel conto
In vigore dal 29 dic 1970
Nel termine che sarà stabilito dalle convenzioni previste dal secondo comma del precedente , le imprese debbono versare al conto consortile, per ciascun trimestre dell'esercizio, gli importi relativi alle partite di cui all', lettere a), b), e) immesse nel conto nel corso del trimestre. Entro il medesimo termine l'Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto consortile, deve rimborsare alle imprese gli importi delle partite di cui al citato , lettere c), d) immesse nel conto nel corso del trimestre stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-56