Capo VII
Art. 52
Modalità di immissione nel conto di una quota del 2% di ciascun rischio
In vigore dal 20 mar 1981
Le imprese debbono immettere nel conto consortile una quota pari al 2% di tutti i rischi da esse assunti in ciascun esercizio per l'assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, limitatamente per questi ultimi, a quelli soggetti all'obbligo di assicurazione.
La immissione si effettua mediante attribuzione al conto, distintamente per ciascun rischio assunto nell'esercizio e in relazione ad ogni singolo veicolo o natante, di una quota del 2%:
a) della prima rata di premio e delle rate successive alla prima, comprese quelle relative a contratti tacitamente rinnovati, al lordo degli accessori e dedotte le sole imposte a carico degli assicurati.
Insieme al premio lordo devono essere immessi nel conto consortile anche gli interessi di frazionamento del premio, i diritti a qualsiasi titolo spettanti all'assicuratore ed ogni altro importo che costituisca corrispettivo della copertura del rischio.
Per i premi relativi a contratti con clausole del tipo di quelle previste dal precedente , secondo comma, lettera d), l'immissione nel conto consortile deve essere accompagnata dall'indicazione della clausola contenuta nel contratto e dell'entità della relativa riduzione di premio accordata dall'assicuratore;
b) delle integrazioni di premio recuperate nell'esercizio in relazione a contratti con clausole del tipo di quelle indicate nel citato , secondo comma, lettera d);
c) degli storni, degli annullamenti e dei rimborsi di premio;
d) dei pagamenti, compresi quelli parziali, effettuati nell'esercizio per indennizzi e spese di liquidazione relativi a sinistri che siano avvenuti nell'esercizio stesso;
e) dei recuperi di indennizzi a qualsiasi titolo realizzati nell'esercizio per sinistri avvenuti nell'esercizio stesso, al netto delle relative spese;
f) dei sinistri, avvenuti nell'esercizio, che alla data di chiusura dell'esercizio stesso risultino ancora da pagare.
Per le assicurazioni relative a veicoli a motore e natanti soggetti all'obbligo di assicurazione si intendono per rischi assunti, agli effetti dell'applicazione del precedente comma, quelli per i quali sono stati emessi il certificato di assicurazione di cui all' della legge o gli attestati di cui all' del presente regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-52