Capo VII

Art. 53

Storni e quote di premio, per modificazione dei contratti

In vigore dal 29 dic 1970
Nel caso di modificazioni del contratto debbono essere separatamente immessi nel conto consortile gli eventuali storni di premio effettuati in relazione al contratto modificato e la quota di premio relativa all'appendice di modifica o alla nuova polizza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-53

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