Capo VII
Art. 59
Rendiconto della gestione del conto e riparto del saldo
In vigore dal 20 mar 1981
Alla fine di ciascun esercizio l'Istituto nazionale delle assicurazioni redige un rendiconto nel quale debbono essere iscritti:
In entrata:
1) la riserva premi calcolata alla fine dell'esercizio precedente;
2) i premi e gli altri elementi di cui ai precedenti , secondo comma, lettere a) e b) e 53;
3) i recuperi di cui alla lettera e) del citato , secondo comma;
4) i redditi di cui all'ultimo comma del precedente , al netto dei relativi oneri;
5) gli eventuali interessi attivi e ogni altra entrata.
In uscita:
1) la riserva premi calcolata alla fine dell'esercizio;
2) gli storni, gli annullamenti e rimborsi di premi di cui alla lettera c) del precedente , secondo comma, nonché gli storni di cui al precedente ;
3) i pagamenti di cui alla lettera d) del citato , secondo comma;
4) la riserva sinistri;
5) le spese di gestione del conto consortile sostenute in conformità delle convenzioni di cui al secondo comma del precedente , al netto di quanto recuperato direttamente da singole imprese per oneri particolari addebitabili alle imprese medesime;
6) gli eventuali interessi passivi ed ogni altra uscita.
Il saldo positivo o negativo del rendiconto viene ripartito tra le imprese partecipanti al conto consortile in proporzione dei premi immessi da ciascuna di esse nel conto stesso, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Il rendiconto e il piano di riparto del saldo, approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, debbono essere trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredati da una relazione illustrativa, entro il 31 ottobre dell'anno successivo alla data di chiusura dell'esercizio.
I documenti di cui al comma precedente sono depositati presso l'ente gestore e le imprese interessate possono prenderne visione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-59