Capo VII

Art. 62

Successive revisioni dei rendiconti della gestione dei conti e nuovo riparto dei saldi

In vigore dal 20 mar 1981
I rendiconti relativi agli esercizi di avvenimento dei sinistri saranno riveduti in relazione alle variazioni positive o negative che, per effetto delle operazioni previste dai precedenti , si verifichino nell'imporlo della riserva sinistri costituita alla fine dell'esercizio precedente. A seguito di tali rettifiche si procederà al conguaglio dei saldi risultanti dai singoli rendiconti ed al riparto dei relativi importi. Entro il 31 ottobre di ciascun anno l'istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto consortile, deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i rendiconti rettificati a seguito della revisione di cui al precedente comma.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-62

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