Capo VII
Art. 64
Obbligo dell'istituto nazionale delle assicurazioni di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati desunti dalla gestione del conto
In vigore dal 29 dic 1970
L'Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto consortile, oltre ai rendiconti previsti nei precedenti deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, distintamente per esercizio, per imprese o gruppo di imprese e per classe di rischi, i dati e gli elementi desunti dalla gestione di tale conto che siano richiesti dallo stesso Ministero ai fini della valutazione e dell'approvazione delle tariffe dei premi previste dal primo comma dell' della legge.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-64