Capo VII
Art. 54
57 / 75Comunicazioni all'istituto nazionale delle assicurazioni delle partite da immettere nel conto
In vigore dal 20 mar 1981
Le comunicazioni all'Istituto nazionale delle assicurazioni delle partite di cui al precedente , lettere a), b), c), d), e) da immettere nel conto consortile, debbono essere effettuate entro il trimestre successivo al mese nel quale le operazioni relative hanno avuto corso; quella delle partite di cui alla lettera f) dello stesso deve essere effettuata entro il 15 giugno dell'anno successivo alla data di chiusura dell'esercizio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-54