Art. 54 · Comunicazioni all'istituto nazionale delle assicurazioni delle partite da immettere nel conto
Capo VII

Art. 54

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Comunicazioni all'istituto nazionale delle assicurazioni delle partite da immettere nel conto

In vigore dal 20 mar 1981
Le comunicazioni all'Istituto nazionale delle assicurazioni delle partite di cui al precedente , lettere a), b), c), d), e) da immettere nel conto consortile, debbono essere effettuate entro il trimestre successivo al mese nel quale le operazioni relative hanno avuto corso; quella delle partite di cui alla lettera f) dello stesso deve essere effettuata entro il 15 giugno dell'anno successivo alla data di chiusura dell'esercizio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-54