Capo IX

Art. 72

Convenzioni con gli enti gestori dell'assicurazione sociale

In vigore dal 29 dic 1970
Gli enti gestori dell'assicurazione sociale possono stipulare con gli assicuratori le imprese designate apposite convenzioni, con le quali possono essere stabilite le modalità per il rimborso delle spese da essi sostenute per prestazioni erogate ai danneggiati ed essere previsti criteri per la determinazione, anche in via forfettaria, delle somme da rimborsare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.. Dato a Roma, addì 24 novembre 1970. SARAGAT COLOMBO - GAVA - REALE - VIGLIANESI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 2. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-72

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