Capo III

Art. 30 ter

Attribuzioni della commissione ministeriale e validità delle deliberazioni.

In vigore dal 20 mar 1981
Spetta alla commissione ministeriale dare parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) sulle tariffe e sulle condizioni generali di polizza e successive modifiche trasmesse da ciascuna impresa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la preventiva approvazione; b) sui limiti per i caricamenti di cui all', quarto comma, della legge; c) sulle tariffe e sulle condizioni generali di polizza che devono essere stabilite ai sensi dell', settimo comma, della legge nel caso in cui quelle presentate dalle imprese non possano essere approvate; d) sulle modifiche delle tariffe e delle condizioni generali di polizza approvate che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alle imprese a norma dell', ottavo comma, della legge; e) sulla adozione per determinate categorie di veicoli a motore del provvedimento di cui all', undicesimo comma, della legge. La commissione esprime anche parere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a norma dell', ultimo comma. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengano almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-30-ter

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