Capo III
Art. 30 ter
Attribuzioni della commissione ministeriale e validità delle deliberazioni.
In vigore dal 20 mar 1981
Spetta alla commissione ministeriale dare parere al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
a) sulle tariffe e sulle condizioni generali di polizza e successive modifiche trasmesse da ciascuna impresa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la preventiva approvazione;
b) sui limiti per i caricamenti di cui all', quarto comma, della legge;
c) sulle tariffe e sulle condizioni generali di polizza che devono essere stabilite ai sensi dell', settimo comma, della legge nel caso in cui quelle presentate dalle imprese non possano essere approvate;
d) sulle modifiche delle tariffe e delle condizioni generali di polizza approvate che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alle imprese a norma dell', ottavo comma, della legge;
e) sulla adozione per determinate categorie di veicoli a motore del provvedimento di cui all', undicesimo comma, della legge.
La commissione esprime anche parere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a norma dell', ultimo comma.
Le riunioni della commissione sono valide quando intervengano almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-30-ter