Capo III
Art. 23 bis
Approvazione delle tariffe e delle condizioni generali di polizza.
In vigore dal 20 mar 1981
(Approvazione delle tariffe e delle condizioni
generali di polizza.)
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione ministeriale di cui all', sesto comma, della legge, propone al Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) di approvare le tariffe presentate dall'impresa o, nel caso in cui ritenga che tali tariffe non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, di stabilire altre tariffe ai sensi dell', settimo comma, della legge.
Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, anche in difformità dalla proposta stessa, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ad approvare le tariffe presentate dall'impresa ovvero a stabilire le tariffe che l'impresa è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per l'approvazione delle condizioni generali di polizza presentate dall'impresa o per stabilire ai sensi dell', settimo comma, della legge, altre condizioni generali nel caso in cui quelle presentate non possano essere approvate perché in contrasto con norme imperative o non rispondenti alle tariffe dei premi dell'impresa o, in genere, non idonee a garantire il regolare funzionamento dell'assicurazione in conformità alle disposizioni della legge.
Nelle polizze debbono essere indicati gli estremi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) con cui sono state approvate o stabilite le condizioni generali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-23-bis