Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 33

Ripartizione degli introiti

In vigore dal 17 mag 1968
1) Per i telegrammi terminali scambiati tra l'Italia e i Paesi esteri, rientranti nella sfera di competenza della società, spetta all'amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno delle reti e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio del servizio medesimo, il 65 per cento della tassa terminale italiana. Per i telegrammi in transito per l'Italia, aventi corso in parte su collegamenti di pertinenza della società e in parte su quelli di pertinenza dell'amministrazione, la tassa di transito italiana è ripartita a metà tra amministrazione e società. Allo scopo di migliorare la qualità del servizio, l'amministrazione - sentita la società - può convogliare il traffico telegrafico in transito per l'Italia su circuiti diretti attestati agli uffici della società, senza applicazione di canoni d'uso e ferme restando le ripartizioni delle tasse di transito stabilite dal precedente comma. Le quote di tassa di pertinenza italiana relative al percorso internazionale sono di spettanza della società. Qualora, per accordi internazionali, siano introdotti sistemi di tariffazione diversi da quelli previsti dal regolamento telegrafico internazionale in vigore all'atto della stipula della presente convenzione, l'amministrazione - d'intesa con la società - stabilirà quale aliquota della tariffa debba considerarsi corrispondente alla tassa terminale o di transito italiana e quale debba considerarsi relativa al percorso estero. 2) Per i traffici telefonico, telex e fototelegrafico, scambiati fra l'Italia e i Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della società, nonché per i servizi di trasmissione dati su reti a commutazione con gli stessi Paesi, spetta all'amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno delle reti e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio dei servizi medesimi, la aliquota del 18 per cento sulle quote di pertinenza italiana. Analoga aliquota spetta alla amministrazione per i traffici in transito attraverso l'Italia, aventi corso in parte sui collegamenti di pertinenza sociale ed in parte su quelli di pertinenza dell'amministrazione. 3) Per il servizio di locazione a terzi di cui all' e per i servizi di segnaletica di cui all' della presente convenzione, spetta all'amministrazione l'aliquota del 18 per cento sulle quote di pertinenza italiana relative al percorso internazionale. 4) Per tutti i traffici originari da Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione, pervenuti in Italia tramite Paesi rientranti nella sfera di competenza della società, spettano all'amministrazione le quote di tasse stabilite nei precedenti paragrafi 1) e 2). 5) Per i traffici originari da Paesi rientranti nella sfera di competenza della società, pervenuti in Italia tramite Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione, la quota di pertinenza italiana spetta interamente alla amministrazione stessa. L'amministrazione è tenuta a comunicare trimestralmente alla società il dettaglio dei traffici suddetti e dei relativi proventi. 6) Per tutto il traffico telefonico uscente dall'Italia destinato a Paesi rientranti nella sfera di competenza della società e da questa trasferito all'amministrazione - in conformità di quanto previsto all' della presente convenzione - la quota di pertinenza italiana è ripartita nella misura del 90 per cento all'amministrazione e del 10 per cento alla società. 7) Per tutto il traffico telex uscente dall'Italia destinato a Paesi rientranti nella sfera di competenza della società e da questa inoltrato sui circuiti realizzati dall'amministrazione con Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione stessa, la quota di pertinenza italiana è ripartita nella misura del 90 per cento all'amministrazione e del 10 per cento alla società. 8) Per i traffici in transito per l'Italia scambiati tra Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della società esclusivamente attraverso gli impianti e le vie di comunicazione della società, nonché per il servizio di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse di cui al precedente , le quote di pertinenza italiana spettano interamente alla società. 9) Le ripartizioni relative ai servizi internazionali ausiliari, ed accessori, di cui al paragrafo 1) f) del precedente , saranno stabilite, per quanto possibile, in adesione ai criteri di cui ai paragrafi 1), 2) e 3) del presente articolo. 10) La eventuale differenza tra l'importo in lire delle tasse percepite sull'utente italiano in base all'equivalente del franco-oro in vigore in Italia e l'importo delle tasse calcolato applicando il cambio utilizzato per la liquidazione dei conti, è ripartita a metà tra l'amministrazione e società.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-33

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