Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 32
Franchigia
In vigore dal 17 mag 1968
In armonia con le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi, godono della franchigia, sia sulle linee dell'amministrazione, sia su quelle della società, i telegrammi e avvisi di servizi relativi all'esercizio dei servizi previsti dalla presente convenzione e all'andamento delle linee e dei cavi e dei collegamenti della società.
Inoltre godono della franchigia i telegrammi, avvisi telegrafici, comunicazioni telex e telefoniche relativi ai servizi della società quando abbiano corso unicamente su collegamenti della società stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-32