Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 29
Sicurezza del lavoro
In vigore dal 17 mag 1968
Nell'esercizio dei servizi formanti oggetto della presente convenzione la società è tenuta ad osservare le norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo alle protezioni contro i rischi derivanti dagli impianti alimentati da alte tensioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-29