Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 27

Nullaosta delle autorità militari

In vigore dal 17 mag 1968
Per la costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti e mezzi trasmissivi in zone dichiarate di interesse militare ai sensi di legge, la società dovrà munirsi di preventivo nullaosta delle competenti autorità militari, da richiedere per il tramite dell'amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-27

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Nullaosta delle autorità militari (Art. 27 Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, S.p.A., per la concessione di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico.) — Testo vigente | Portale Normativo