Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 27
Nullaosta delle autorità militari
In vigore dal 17 mag 1968
Per la costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti e mezzi trasmissivi in zone dichiarate di interesse militare ai sensi di legge, la società dovrà munirsi di preventivo nullaosta delle competenti autorità militari, da richiedere per il tramite dell'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-27