Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 31
Servizi di Stato
In vigore dal 17 mag 1968
I telegrammi di Stato spediti da autorità italiane in Italia e all'estero godono di una riduzione del 50 per cento sulla quota di tassa spettante alla società.
I canoni relativi ai circuiti dati in locazione ai sensi dello ad uso esclusivo delle autorità italiane in Italia ammesse al beneficio di cui al precedente comma godono di una riduzione del 25 per cento sulla quota di pertinenza italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-31